Art. 4.

      1. Al titolo VI del citato testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

«Capo I-bis
DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

      Art. 120-bis. - (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per

 

Pag. 15

spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione a iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.
      2. Qualora nei novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al medesimo comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 1.000 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulta circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.
      3. Ove dai certificati rilasciati ai sensi del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente ai sensi del medesimo comma 1.
      4. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli ai sensi dei commi 1 e 3, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato, che ne attesta l'esistenza in vita, ai sensi del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, secondo periodo.
      5. Qualora, dai certificati rilasciati ai sensi del comma 2, risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competenti di comunicare quanto risulta circa la successione del medesimo. Se necessario, essa chiede altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.
 

Pag. 16


      6. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 5 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, di cui al citato comma 5, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.
      7. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente sono state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 5, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 6, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella Gazzetta Ufficiale nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.
      8. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulta l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, secondo periodo, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 6 e 7. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, secondo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.
      9. Le spese relative alle attività e alle ricerche previste dai commi 1, 2, 3 e 5 sono addebitate all'intestatario del deposito, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque non superiore al valore del deposito. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di tali società è disciplinata
 

Pag. 17

con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.
      10. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8:

          a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si è verificata la condizione prevista dal comma 1;

          b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, sono stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

          c) elenco dei depositi, intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente sono state inutilmente esperite le ricerche effettuate ai sensi del comma 5;

          d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 8 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c) del presente comma, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

      11. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni previste nel comma 10.

      Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche). - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 7 e 8, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali.
      2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di

 

Pag. 18

nascita degli intestatari nonché della banca o dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.
      3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate, inclusi gli interessi maturati, ai sensi del comma 1, presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.
      4. Le somme che non sono state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato previsto dall'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
      5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4, comprese le modalità relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

      Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza). - 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 5, 6 e 7.
      2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti e dei valori rinvenuti sono depositate, ai sensi dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile, presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato.

      Art. 120-quinquies. - (Comunicazione dell'esistenza del deposito). - 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio

 

Pag. 19

nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali deve essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni a iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa».

      2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».
      3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le è dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero al saggio degli interessi legali. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia, compresi gli interessi maturati, entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non sono state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato, compresi gli interessi maturati».